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Ordinanza — n. 25736/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to trial court's factual assessment of criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25736/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Leone Sandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court rejected his request for community service or home detention, citing his criminal history and conduct since 2015. The appellate court ruled that the trial judge adequately explained the lack of reliability for external measures and that the appeal improperly sought a different factual reading not permitted in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 5 D.L. 74/2000; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the factual assessment of a criminal record or conduct is inadmissible if the lower court provided adequate and coherent reasoning for its conclusion regarding the absence of prerequisites for external measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual assessment challenge criminal history evaluation probation service refusal home detention denial trial court reasoning procedural inadmissibility riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 D.L. 74/2000
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE SANDRO nato a ROMA il 18/01/1966 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare proposta da LEONE SANDRO in relazione alla pena di anni 2 relativa al resto di cui all'art. 5 D.L. 74/2000; Rilevato che con il ricorso, così come ribadito nella memoria pervenuta il 28/4/2023 con la quale si chiede l'assegnazione ad altra sezione, si denuncia il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla valutazione effettuata circa il "passato criminale" del ricorrente e quanto alla condotta dallo stesso tenuta dall'anno 2015 a oggi;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento agli elementi emersi (la precedente inutile concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione in termini di insussistenza dei presupposti di affidabilità per concedere al ricorrente una misura esterna al carcere; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.