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Ordinanza — n. 25733/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25733/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ANTONIO nato a SANTA NINFA il 04/02/1955 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Sciacca il 26/10/2018 e ha rigettato la richiesta di SPINA ANTONIO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di simulazione di reato (quello per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena) e una violazione finanziaria rilevando che i reati non risultano essere espressione di un medesimo disegno criminoso;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto è manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, FJrlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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concorso materiale di reati reiterazione di reati penali correità reato continuato partecipazione al reato doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA ANTONIO nato a SANTA NINFA il 04/02/1955 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Sciacca il 26/10/2018 e ha rigettato la richiesta di SPINA ANTONIO di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di simulazione di reato (quello per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena) e una violazione finanziaria rilevando che i reati non risultano essere espressione di un medesimo disegno criminoso;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice avrebbe omesso di considerare che i due fatti si referivano entrambi alla medesima società della quale il ricorrente era rappresentante legale; Rilevato che il provvedimento impugnato, evidenziando che la generica riferibilità a un unico generico movente non è da sola sufficiente a ritenere che tra fatti diversi sussista il medesimo disegno crirrinoso, ha mostrato di essersi conformato al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità quanto alla sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto è manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, FJrlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.