Ordinanza — n. 25730/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO ALESSANDRO nato a VITTORIA il 01/01/1962 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da PISCOPO ALESSANDRO avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge ev denziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto nello stesso non si tiene conto del lungo periodo di sottoposizione al regime differenziato e si fa riferimento esclusivamente al pericolo di mantenere il rapporto con i sodali attraverso i familiari, ciò indicando dei colloqui avvenuti successivamente all'emissione del decreto ovvero mai effettuati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25730/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, n. 19290 del 10(03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle 2 ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO ALESSANDRO nato a VITTORIA il 01/01/1962 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da PISCOPO ALESSANDRO avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso deduce la violazione di legge ev denziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto nello stesso non si tiene conto del lungo periodo di sottoposizione al regime differenziato e si fa riferimento esclusivamente al pericolo di mantenere il rapporto con i sodali attraverso i familiari, ciò indicando dei colloqui avvenuti successivamente all'emissione del decreto ovvero mai effettuati;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva pregresse a alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, alla caratura criminale del ricorrente e al ruolo apicale da questo rivestito, all'attuale operatività del clan che può contare su esponenti di rilievo ancora in libertà- risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della permanenza attuale del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
Rilevato che il riferimento specifico ai colloqui con i familiari risulta pertinente e la specifica indicazione a quelli effettuati, uno dei quali del settembre 2021 precedente al provvedimento amministrativo e anche a quello del maggio 2022, successivo all'emissione del decreto, comunque contenuti nelle informative depositate in atti, non determina alcuna violazione di legge; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto a censura proposta non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. :L8434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;
Sez. 7, n. 19290 del 10(03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle 2 ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a