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Ordinanza — n. 25729/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects argument that temporal distance excludes same criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25729/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ngota Edward inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the temporal gap between crimes in 2014 and 2016 should not preclude finding a single criminal design based on conduct similarity. The court ruled that the lower court correctly applied the law and cited binding precedent, finding the appeal's alternative reading of the criminal design legally unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The temporal distance between criminal acts does not automatically exclude the existence of a single criminal design when the conduct remains homogeneous and linked by a common criminal intent.

Parole chiave

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criminal design identity temporal distance between crimes inadmissibility of appeal same criminal intent procedural law Italy reato continuato reiterazione di reati penali traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 73 D.P.R. 309/1990
la continuazione tra il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso a Venezia nell'anno 2014 e diverse ipotesi dello stesso reato commesso, sempre a Venezia, nell'anno 2016 rilevando che gli stessi non risultano avvinti da un medesimo disegno criminoso;

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NGOTA EDUARD nato il 14/04/1983 avverso l'ordinanza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di Appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di NGOTA EDUARD di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso a Venezia nell'anno 2014 e diverse ipotesi dello stesso reato commesso, sempre a Venezia, nell'anno 2016 rilevando che gli stessi non risultano avvinti da un medesimo disegno criminoso;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la distanza temporale tra i fatti, considerata l'omogeneità delle condotte, non è elemento che consente di escludere per ciò solo l'identità del medesimo disegno crimmoso che, piuttosto, sarebbe rilevabile dalle modalità utilizzate e anche dagli ulteriori controlli effettuati negli anni a carico del ricorrente; Rilevato che il provvedimento impugnato, facendo riferimento al lungo di lasso di tempo intercorso e anche tenendo conto delle osservazioni che la difesa aveva già prospettato e che ora si limita a reiterare, ha mostrato di essersi conformato al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità quanto alla sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend