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Ordinanza — n. 25724/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific because non-punishment grounds were raised only during sentencing phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25724/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Mohamed Jouini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to evaluate potential non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled these grounds were aspecific because they were raised only during the sentencing phase, not the trial phase.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals raising non-punishment grounds raised solely during sentencing are inadmissible as aspecific.

Parole chiave

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aspecific appeal non-punishment grounds sentencing phase Italian criminal procedure inadmissible appeal gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI MOHAMED nato il 24/11/1984 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Mohamed Jouini - nel quale il difensore lamenta la mancata valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., peraltro in sede di determinazione della pena - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Imperia in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.

Igs. n. 286 del 1998, sono aspecifiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.