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Ordinanza — n. 25722/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25722/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEFI ERALD nato il 01/05/1986 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia il 20/7/2017 nei confronti di ZEFI ERALD in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 D.Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione (rinvenibile nella volontà di ricongiungersi alla compagna) e all'applicazione della recidiva;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25722/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri allontanamento entrata nel paese provvedimento di reinserimento intenzione di rimpatrio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEFI ERALD nato il 01/05/1986 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia il 20/7/2017 nei confronti di ZEFI ERALD in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 D.Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione (rinvenibile nella volontà di ricongiungersi alla compagna) e all'applicazione della recidiva;

Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla lungo lasso di tempo trascorso e alle circostanze emerse in relazione alle modalità dei reingressi e ai diversi luoghi di residenza in cui risiedeva la compagna rispetto a quelli nei quali si trovava il ricorrente, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha escluso che i fatti Fossero avvinti dal vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896 - 01);

Rilevato che la doglianza afferente all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con i riferimenti ai precedenti specifici e alla pervicacia dimostrata, ha evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio di maggiore pericolosità a carico del ricorrente e ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende