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Ordinanza — n. 25721/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of the appeal by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request for cassation. Although the appellant initially alleged violations of law and flaws in reasoning regarding the six-year prison sentence, the withdrawal rendered the appeal procedurally impossible to hear. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of five hundred euros.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant renounces the appeal, thereby extinguishing the right to judicial review and subjecting the appellant to the payment of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural extinction payment of costs criminal procedure code tentato omicidio aggravato ritiro della querela penale omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.
Briganti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione Rilevato che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HICHIMI MOHAB (CUI 05M92RN) nato il 17/06/1994 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna ad anni 6 di reclusione pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona il 28/2/2022 nei confronti di HICHIMI MOHAB in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 56 e 575, 614 e 337 cod. pen.;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché questa sarebbe apparente, soprattutto quanto al trattamento sanzionatorio; Rilevato che in data il 22/5/2023 avv. Briganti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione Rilevato che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua in considerazione della rinuncia, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deci