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Ordinanza — n. 25719/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to manifestly unfounded arguments regarding partial evidence reading.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Andriotta inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance revoked his semi-liberty measure citing his arbitrary change of residence and violent behavior toward his partner, which the appellant argued was based on a partial reading of the case file. The court rejected these claims, stating that the Tribunal correctly considered the entire treatment path and that the appellant's attempt to force a different interpretation of the evidence was not permitted in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal's revocation of alternative measures is inadmissible if founded on manifestly unfounded grounds or attempts to solicit an alternative reading of facts not permitted in this instance.

Parole chiave

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surveillance appeal semi-liberty revocation manifestly unfounded partial evidence reading court costs fine revoca del permesso di dimora revoca del gratuito patrocinio soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIOTTA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 16/06/1964 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha revocato la misura alternativa della semilibertà applicata ad ANDRIOTTA FRANCESCO evidenziando che lo stesso, che da ultimo ha arbitrariamente modificato il domicilio e tenuto un comportamento minaccioso e violento nei confronti della giovane convivente, ha dimostrato di non essere in grado di gestire gli spazi di libertà che gli vengono concessi;

Rilevato che con il ricorso (così come nella memoria pervenuta il 19/5/2023 nella quale si chiede l'assegnazione alla sezione competente) si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che il Tribunale avrebbe fondato la propria conclusione su di una lettura parziale degli elementi emersi, come ad esempio la denuncia-querela della giovane convivente che era stata immediatamente rimessa; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha dato conto di avere considerato l'intero percorso trattamentale seguito dal ricorrente nel quale gli ultimi eventi si pongono in linea di continuità con pregressi comportamenti negativi (cfr. i riferimenl:i a pag. 2 del provvedimento impugnato);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.