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Ordinanza — n. 25718/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for night-time motorcycle violation as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Lo Monaco's appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded and seeking an impermissible alternative reading of the lower court's decision. The appellant challenged the conviction for violating specific night-time driving prohibitions and the denial of generic mitigating circumstances, arguing a constitutional issue regarding the declaration of unconstitutionality. The court rejected these claims because the lower court adequately reasoned the violation of specific statutory obligations and the discretion in sentencing without requiring positive evidence for mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 73, Art. 75 D.Lgs 159/2011; Appeals manifestly unfounded and seeking an alternative reading are inadmissible when the lower court has adequately reasoned the violation of specific statutory obligations and the exercise of sentencing discretion.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal night-time driving prohibition generic mitigating circumstances inadmissible cassation appeal specific statutory violation momento del reato altri reati guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 D.Lgs 159/2011
Art. 75 D.Lgs 159/2011
Art. 8 D.Lgs 159/2011
75 D.Lvo 159/2011 sotto il profilo della violazione dell'obbligo di cui all'art. 8 della medesima legge e non per il generico riferimento di rispettare le leggi, oggetto della declaratoria di incostituzionalità (cfr.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
della Corte di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto pronunciata dal Tribunale di Marsala il 5/5/2021 nei confronti di LO MONACO GIOVANNI in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 75, comma 1 D.Lgs 159/2011;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reto di cui all'art. 75 D.Lvo 159/2011 e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto nel caso di specie il ricorrente, con la condotta tenuta (si è posto alla guida di un motoveicolo in orario notturno), ha violato sia la specifica prescrizione di cui all'art. 73 D.Lvo 159/2011 sia (uscendo di notte) quella di cui all'art. 75 D.Lvo 159/2011 sotto il profilo della violazione dell'obbligo di cui all'art. 8 della medesima legge e non per il generico riferimento di rispettare le leggi, oggetto della declaratoria di incostituzionalità (cfr. il capo di imputazione nel quale le due violazioni/contestazioni sono indicate in termini specifici in quanto il ricorrente aveva l'espresso divieto di uscire dell'abitazione nell'orario in cui è stato fermato);

Rilevato che la doglianza afferente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con i riferimenti alla condotto complessivamente tenuta e al disvalore della stessa, pure in assenza di elementi positivi di valutazione, ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen