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Ordinanza — n. 25717/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments are manifestly unfounded and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances regarding recidivism were manifestly unfounded. The appellant argued for a different interpretation of repeated recidivism, but the lower court correctly relied on the criminal record to establish increased danger. The court rejected the request for alternative readings, upholding the original conviction and ordering the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals manifestly unfounded or seeking alternative interpretations are inadmissible, preserving the finality of judgments based on established criminal records.

Parole chiave

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recidiva reiterata inammissibilità ricorso manifestamente infondate vizio di motivazione spese processuali recidiva nell'infrazione reati violenti criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. li, rg. 4278/2022, ric. Sabbatini
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sabbatini); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure in esso contenute sono manifestamente infondate e, comunque, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUISI SALVATORE nato a PALERMO il 30/03/1988 avverso la sentenza del 28/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Palermo il 26/10/2021 nei confronti di LUISI Salvatore in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.L.gs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale;

Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso, reiterativa di quella già sollevata nell'atto di appello, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento al certificato del casellario giudiziale in atti e ai plurimi precedenti penali da questo risultanti, evidenziando così le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio di sussistenza della maggiore pericolosità del ricorrente, ha fornito adeguata e corretta risposta alle critiche della difesa, ciò anche in merito alla possibilità di ritenere la recidiva reiterata pure in assenza di una precedente applicazione della recidiva stessa (cfr. da ultimo sul punto la notizia di decisione Sez. li, rg. 4278/2022, ric.

Sabbatini); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure in esso contenute sono manifestamente infondate e, comunque, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così