Italian Court dismisses appeal against prison sentence reduction as grounds are legally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ursan Dinu inadmissible and ordered him to pay court costs. Dinu argued that the lower court ignored his explanations regarding a drug package sent by his wife and failed to verify his responsibility. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning adequate and consistent with the facts, which were limited to generic assertions without specific allegations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis, comma 4 ord. pen.; Art. 69, comma 6 ord. pen.: Appeals against prison sentence reduction orders are admissible only for violations of law, and appeals based on alleged lack of motivation or failure to verify facts are inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and coherent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSAN DINU nato il 17/03/1985 avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; \ Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da URSAN DINU avverso l'ordinanza del 20/7/2022 con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara ha rigettato il reclamo avverso la sanzione disposta dall'EAC per giorni 10; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 35 bis, 38, 39 L. 354/1975, 81 d.P.R. 230/2000 e 125 e 606 lett.
c) cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto non si sarebbero tenute in alcuna considerazione le spiegazioni fornite dal detenuto e non sarebbe stata effettuata nessuna attività di verifica effettiva circa la responsabilità dello stesso; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e coerente agli elementi emersi (sostanza stupefacente contenuta in un pacco inviato al ricorrente dalla moglie dello stesso) e che le giustificazioni sono consistite in generiche affermazioni rimaste prive di qualsivoglia allegazione;
Rilevato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza a seguito di reclamo di cui all'art. 69, comma 6 ord. pen. è, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 ord. pen., ricorribile soltanto per violazione di legge Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto 4ondato su motivi non consentiti dalla legge; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.