Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant criticized the lower court's reasoning generically without pointing to specific factual or logical errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p., lett. c); Art. 591 c.p.p., lett. c): An appeal is inadmissible if the complaint lacks specific grounds and merely offers generic criticism of the lower court's reasoning without identifying precise factual or legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA DANIELE nato a PALERMO il 12/03/1988 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna a 6 mesi di arresto pronunciata dal Tribunale di Palermo il 29/9/2021 nei confronti di GIACONIA DANIELE in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione;
Rilevato che la censura è formulata in termini generici e il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché la doglianza in esso contenuta non evidenzia alcun elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali (cfr. pagine 3 e 4), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché privo di specificità e, comunque, risulta manifestamente infondato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci