Ordinanza — n. 25713/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: CUCINOTTA DAVIDE nato a MESSINA il 01/06/1984 avverso l'ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diriitto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Davide Cucinotta - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e violazione di legge - oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in doglianze in punto di fatto, non consentite in questa sede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso - che genericamente contesta dette argomentazioni e insiste sul mancato approfondimento dell'ultimo episodio per il quale neppure vi sarebbe querela - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: CUCINOTTA DAVIDE nato a MESSINA il 01/06/1984 avverso l'ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diriitto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Davide Cucinotta - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e violazione di legge - oltre ad essere manifestamente infondate, si risolvono in doglianze in punto di fatto, non consentite in questa sede.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Messina, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, osserva che il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, considerate le reiterate aggressioni al padre, durante l'affidamento in prova, di cui l'ultima particolarmente violenta per futili motivi (modalità di cottura della carne), riscontrata dalla convergenza delle dichiarazioni del padre con quelle della fidanzata del condannato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso - che genericamente contesta dette argomentazioni e insiste sul mancato approfondimento dell'ultimo episodio per il quale neppure vi sarebbe querela - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.