Italian court dismisses appeal as specific and declares it inadmissible due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Pietro Trifirò inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an order regarding the revocation of his home detention, arguing violations of law and lack of motivation. The court found these arguments specific to a previous order and the final claim unsupported by evidence that the detainee requested to attend the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and meritorious; generic complaints regarding prior orders or unsubstantiated claims regarding participation rights render an appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIFIRO PIETRO nato a MESSINA il 12/07/1978 avverso l'ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure di cui al ricorso di Pietro Trifirò, in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio e/o assenza/apparenza di motivazione del provvedimento di non luogo a deliberare sulla richiesta di revoca della detenzione domiciliare (in quanto già disposta la revoca), sono tutte aspecifiche in quanto, come ammesso dallo stesso ricorrente, sono quelle rivolte all'ordinanza già impugnata, tranne l'ultima che è manifestamente infondata (non risultando - e non essendo documentato - che il detenuto avesse chiesto di partecipare all'udienza, peraltro relativa ad una revoca di misura alternativa già disposta).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.