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Ordinanza — n. 25711/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order regarding recidivism calculation errors in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rosaria Pagano inadmissible, upholding the execution order that refused to recalculate the sentence for recidivism. Pagano argued the judge erred in not increasing the penalty due to her prior recidivism status, but the court noted this issue was already rejected at the trial level. The court ruled that execution judges cannot correct calculation errors unless they represent a macroscopic error, as such issues require ordinary appeal remedies against the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In execution proceedings, the illegality of a sentence can only be raised when the sanction is not provided by law or exceeds legal limits, not when the calculation is erroneous, unless it constitutes a macroscopic error.

Parole chiave

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execution proceedings recidivism calculation judicial error macroscopic error inadmissible appeal legal penalty limits ordinary remedies sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 cod. pen.
Art. 25 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
artt. 1 cod. pen
47182 del 31/03/2022, Savirti, è pena illegale, inflitta quindi in violazione del principio di legalità della pena di cui agli artt. 1 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo
Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera e altro
Come specificato da Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera e altro, che ben delinea i poteri del giudice dell'esecuzione incidenti sul giudicato, e, in ultimo, anche da Sez.
Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savirti
47766 del 26/06/2015, Butera e altro, che ben delinea i poteri del giudice dell'esecuzione incidenti sul giudicato, e, in ultimo, anche da Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savirti, è pena illegale, inflitta quindi in violazione del principio di legalità della pena di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ROSARIA nato a CASAVATORE il 23/02/1963 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto» Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Rosaria Pagano - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del Giudice dell'esecuzione impugnato, con cui non si è rideterminata la pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 8/11/2019, irrevocabile il 7/1/2021, escludendo l'aumento per la recidiva reiterata, erroneamente ritenuta nonostante Pagano Rosaria non fosse mai in precedenza stata dichiarata recidiva - sono manifestamente infondate alla luce delle argomentazioni del Giudice a quo assolutamente conformi all'orientamento consolidato di questa Corte.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel provvedimento in esame, rileva che la censura circa la recidiva reiterata ed infraquinquennale era già stata sollevata con esito negativo davanti ai Giudici di merito. Aggiunge, inoltre, che la doglianza attiene ad una pena illegittima, ma non illegale e come tale rimuovibile in sede esecutiva. E', invero, principio consolidato che in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (si veda per tutte Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879: nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse essere rilevata, in sede esecutiva, l'illegittimità di una pena determinata sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse recidivo, rientrando quella in concreto irrogata, per specie e quantità, nei limiti della pena edittalmente prevista per il reato contestato).

Come specificato da Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera e altro, che ben delinea i poteri del giudice dell'esecuzione incidenti sul giudicato, e, in ultimo, anche da Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savirti, è pena illegale, inflitta quindi in violazione del principio di legalità della pena di cui agli artt. 1 cod. pen. e 25 Cost., la pena che non trovi fondamento in una norma di legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P . Q . IM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ma