Italian court dismisses appeal against prison alternative measures denial due to lack of sufficient guarantees for non-recidivism prognosis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Esterino Antonucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had rejected alternative measures based on the gravity of mafia-related crimes, prior convictions, and the detainee's negative conduct and refusal to accept responsibility. The court ruled that the appeal merely complained about style clauses and lacked specific legal grounds, finding the lower court's reasoning sufficient to deny extramural experiments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals against decisions refusing alternative measures are inadmissible if they consist of vague complaints about style or lack of specific legal arguments, as the lower court's assessment of the detainee's conduct and prognosis suffices.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI ESTERINO nato a NAPOLI il 07/03/1970 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Esterino Antonucci - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio e/o assenza/apparenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle misure alternative di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e aspecifiche.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Perugia nel rigettare la richiesta di misure alternative, fa leva sulla gravità dei reati di cui alla pena in espiazione (partecipazione ad associazione mafiosa e plurimi episodi estorsivi aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosi), sulle numerose precedenti condanne del casellario e sulla pendenza di un procedimento per estorsione aggravata, nonché sull'osservazione penitenziaria, da cui emerge, oltre ad una condotta negativa del detenuto sino a tempi recenti (2017), la sua difficoltà ad accettare le proprie responsabilità come accertate dalle sentenze di condanna, tanto da non prevedersi ipotesi extramurarie.
Conclude! per l'insussisl:enza di garanzie sufficienti circa la revisione critica compiuta sino ad ora dal condannato e dunque di elementi idonei a fondare una sicura prognosi di non recidiva del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che lamenta l'utilizzo di mere clausole di stile ed un insussistente travisamento probatorio circa l'assenza di esperienze lavorative pregresse, essendo evidente che il provvedimento fa riferimento alla programmazione di esperimenti extramurari durante la detenzione - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggi