Ordinanza — n. 25709/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMILLERI PIETRO nato a CALTANISSETTA il 28/04/1995 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 28/2/2022 nei confronti di CAMILLERI PIETRO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto all'orario in cui l'Ispettore Riccobene avrebbe appreso la notizia che l'imputato si trovava a casa con l'orario effettivo di controllo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Fùrlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMILLERI PIETRO nato a CALTANISSETTA il 28/04/1995 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 28/2/2022 nei confronti di CAMILLERI PIETRO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto all'orario in cui l'Ispettore Riccobene avrebbe appreso la notizia che l'imputato si trovava a casa con l'orario effettivo di controllo;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto dalla lettura della sentenza non emerge alcun travisamento avendo la corte evidenziato come il teste abbia riferito di avere visto e riconosciuto l'imputato alle ore 1:10 e di avere solo successivamente saputo che questo era stato trovato a casa alle ore 1:25, orario perfettamente compatibile, considerata la distanza di 200 mt tra il luogo di avvistamento e l'abitazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Fùrlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d