Ordinanza — n. 25707/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl'omessa notifica del verbale d'udienza nel quale sarebbe stato corretto il capo di imputazione inserendo un altro e precedente decreto del Questore; il mancato riconoscimento della continuazione tra i due fatti contestati. Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la "correzione" del capo di imputazione è consistita esclusivamente nell'inserimento nel capo di imputazione di un precedente decreto del Questore, quello del 17/9/2018, che in nulla ha modificato l'imputazione originaria relativa alla violazione del decreto emesso dallo stesso Questore di Roma iil 2/11/2018, con violazione accertata il 6/4/2019, situazione che non configura alcuna nullità e che, comunque, avrebbe dovuto essere immediatamente rilevata dal difensore che nulla ha eccepito in udienza, come risulta nel verbale (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25707/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la "correzione" del capo di imputazione è consistita esclusivamente nell'inserimento nel capo di imputazione di un precedente decreto del Questore, quello del 17/9/2018, che in nulla ha modificato l'imputazione originaria relativa alla violazione del decreto emesso dallo stesso Questore di Roma iil 2/11/2018, con violazione accertata il 6/4/2019, situazione che non configura alcuna nullità e che, comunque, avrebbe dovuto essere immediatamente rilevata dal difensore che nulla ha eccepito in udienza, come risulta nel verbale (cfr.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILUNGA DILUNGA GIVENS (CUI 018KQ55) nato il 19/03/1968 avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Roma il 10/3/2021, ha condannato DILUNGA DILUNGA GIVES (CUI 018KQS5) alla pena di euro 15.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5, 5 bis e 5 quater D.Lvo 286/1998; Rilevato che con il ricorso, proposto originariamente come appello e qualificato come ricorso dal Tribunale di Roma, si denuncia:
1) l'omessa notifica del verbale d'udienza nel quale sarebbe stato corretto il capo di imputazione inserendo un altro e precedente decreto del Questore;
2) il mancato riconoscimento della continuazione tra i due fatti contestati. Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la "correzione" del capo di imputazione è consistita esclusivamente nell'inserimento nel capo di imputazione di un precedente decreto del Questore, quello del 17/9/2018, che in nulla ha modificato l'imputazione originaria relativa alla violazione del decreto emesso dallo stesso Questore di Roma iil 2/11/2018, con violazione accertata il 6/4/2019, situazione che non configura alcuna nullità e che, comunque, avrebbe dovuto essere immediatamente rilevata dal difensore che nulla ha eccepito in udienza, come risulta nel verbale (cfr.
Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320 — 01); Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto nel capo di imputazione è contestato un unico reato e il giudice ha quantificato la pena in relazione a un solo fatto senza, ovviamente, applicare alcun aumento per la continuazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende