Ordinanza — n. 25706/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1976 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto» Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Misso - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e alle contestate aggravanti - sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E ciò a fronte non solo del disposto normativo di cui all'art. 69, comma terzo, che vieta il giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, ma anche della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che rileva che la confessione del crimine e comunque la collaborazione posta in essere dall'imputato, già a fondamento dell'attenuante ex art. 8 d. I. n. 152 del 1991, «non può comunque pervenire ad avere maggiore valenza della premeditazione di delitto tipicamente di camorra, posto in essere dall'imputato in veste di mandante con fredda determinazione e per ragioni esclusive di predominio malavitoso».
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1976 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto» Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Misso - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e alle contestate aggravanti - sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche.
E ciò a fronte non solo del disposto normativo di cui all'art. 69, comma terzo, che vieta il giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, ma anche della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che rileva che la confessione del crimine e comunque la collaborazione posta in essere dall'imputato, già a fondamento dell'attenuante ex art. 8 d. I. n. 152 del 1991, «non può comunque pervenire ad avere maggiore valenza della premeditazione di delitto tipicamente di camorra, posto in essere dall'imputato in veste di mandante con fredda determinazione e per ragioni esclusive di predominio malavitoso».
Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si ritorna sull'importanza del contributo collaborativo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.