Ordinanza — n. 25704/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAQUINDICI NICOLA nato a BARI il 15/01/1987 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Nicola Passaquindici - nel quale il difensore lamenta violazione degli artt. 62-bis, 69, 99 cod. pen., per avere la Corte di appello di Bari disatteso la richiesta di esclusione della recidiva con motivazione contraddittoria - sono manifestamente infondate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25704/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E ciò a fronte di una motivazione della sentenza in esame, scevra da vizi logici e giuridici, che rileva che, per quanto il comportamento dell'imputato sia di lieve gravità, non è possibile addivenire all'esclusione dell'operatività della recidiva, vantando Passaquindici, attualmente detenuto per altro, una serie cospicua di precedenti penali anche specifici, di talché la commissione di un ulteriore fatto di reato è indice di una maggiore pericolosità sociale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAQUINDICI NICOLA nato a BARI il 15/01/1987 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Nicola Passaquindici - nel quale il difensore lamenta violazione degli artt. 62-bis, 69, 99 cod. pen., per avere la Corte di appello di Bari disatteso la richiesta di esclusione della recidiva con motivazione contraddittoria - sono manifestamente infondate.
E ciò a fronte di una motivazione della sentenza in esame, scevra da vizi logici e giuridici, che rileva che, per quanto il comportamento dell'imputato sia di lieve gravità, non è possibile addivenire all'esclusione dell'operatività della recidiva, vantando Passaquindici, attualmente detenuto per altro, una serie cospicua di precedenti penali anche specifici, di talché la commissione di un ulteriore fatto di reato è indice di una maggiore pericolosità sociale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.