Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25700/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25700/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25700/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA BENEDETTO nato a BELMONTE MEZZAGNO il 01/07/1934 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Benedetto Spera, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25700/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Benedetto Spera, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di essere sentito diritti della difesa obbligo di comparizione all'udienza esclusione del dibattimento pubblico udienza dibattimentale facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA BENEDETTO nato a BELMONTE MEZZAGNO il 01/07/1934 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Benedetto Spera, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Spera, che ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Rilevato che lo stesso difensore, con successiva memoria, ha confutato l'inammissibilità alla base della trasmissione a questa Sezione, e ha invocato la trattazione in udienza pubblica del ricorso, non possibile per il tipo di ricorso (per il quale è sempre prevista l'udienza camerale non partecipata). Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr.

Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all'interno di Cosa Nostra e segnatamente come reggente del mandamento di Misilmeri, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la mancata assunzione da parte di Spera di comportamenti antitetici al clan, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti, come emergente dalle indagini Cupola 2.0 riguardanti anche il suddetto mandamento, d) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso, destinatario di rapporti disciplinari nel 2021 e segnalato per alcuni colloqui in cui esalta la figura di Salvatore Riina definendolo martire, a riprova dell'assenza di resipiscenza da parte di chi non risulta avere assunto alcun atteggiamento di distacco dal clan di riferimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente denuncia vizi motivazionali non deducibili in questa sede, in cui è denunciabile la sola violazione di legge e quindi la sola assenza e/o apparenza di motivazione e insiste sul deficit cognitivo impeditivo della capacità di collegamenti, che lo stesso provvedimento impugnato esclude sulla base di una perizia medica disposta in procedimentmli differimento dell'esecuzione della pena promosso dal medesimo detenuto - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,