Ordinanza — n. 25698/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMANUELLO ALESSANDRO nato a GELA il 20/08/1967 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Alessandro Emmanuello, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25698/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Alessandro Emmanuello, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMANUELLO ALESSANDRO nato a GELA il 20/08/1967 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Alessandro Emmanuello, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Emmanuello, che ha dedotto violazione di legge e mancata specificità e coerenza nella motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr.
Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. :279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all'interno di Cosa Nostra e segnatamente nell'omonimo sodalizio mafioso di Gela, alleato di Giuseppe Madonia e in lotta con il gruppo avversario dello stesso territorio, la Stidda, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la mancata assunzione da parte di Emmanuello di comportamenti antitetici al clan, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti, come emergente da indagini non solo del 2017 ma anche del 2021, individuanti queste ultime anche un canale di comunicazione con l'esterno di una serie di detenuti tra cui pure Emmanuello nell'attività di un avvocato (Angela Porcello, compagna di Giancarlo Buggea) d) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso, destinatario di rapporti disciplinari nel 2021 e segnalato per alcuni colloqui in cui esalta la figura di Salvatore Riina definendolo martire, a riprova dell'assenza di resipiscenza da parte di chi non risulta avere assunto alcun atteggiamento di distacco dal cllan di riferimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente denuncia anche vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2