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Ordinanza — n. 25696/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to client's withdrawal of representation without special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew their defense counsel without providing a special power of attorney. The appellant, Luigi Terruzzi, had previously filed the appeal but subsequently renounced the representation through his lawyer. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. d) cod. proc. pen.; The withdrawal of defense counsel without a special power of attorney renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility withdrawal of counsel special power of attorney procedural costs condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. d) cod. proc. pen.
Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRUZZI LUIGI nato a POLLA il 16/01/1983 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto • Considerato che Luigi Terruzzi, dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza indicata in epigrafe, ha rinunciato all'impugnazione tramite il proprio difensore munito di procura speciale. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.