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Ordinanza — n. 25695/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of criminal continuity due to ignored facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Italo Di Rocco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court ignored evidence proving a single criminal design for usury and extortion acts. The court rejected this, noting the trial judge already properly analyzed the distinct timelines and heterogeneous nature of the crimes, rendering the new claims merely repetitive grievances.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based solely on alleged omissions of factual evidence or failure to recognize criminal continuity, when the lower court has already adequately addressed the substantive arguments and the facts do not support a unified criminal design, are inadmissible as they constitute mere complaints without new legal grounds.

Parole chiave

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criminal continuity inadmissible appeal usury and extortion factual grievances court costs and fine attività criminosa genere dell'infrazione altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ITALO nato a TERAMO il 06/07/1981 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Italo Di Rocco - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Teramo nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di c:ui a due sentenze, che: - la richiesta di unificazione ha ad oggetto due condotte di usura ed estorsione, commesse rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre del 2007, ed una condotta di cessione di sostanze stupefacenti, commessa tra gennaio e febbraio del 2009; - va, quindi, esclusa la medesimezza del disegno criminoso sottostante sia per la distanza cronologica tra i reati giudicati, sia per la rilevante disomogeneità tra loro, in ordine sia ai titoli di reato contestati che alle circostanze da cui sono originati e alle motivazioni (del tutto eterogenee) da cui scaturiscono.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che insiste sul fatto che l'estorsione e l'usura si sarebbero protratte sino al settembre 2008 con riduzione della distanza cronologica tra i fatti, senza confrontarsi con il resto della motivazione, se non per evidenziare che la continuazione può essere riconosciuta anche tra reati non omogenei - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio