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Ordinanza — n. 25693/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints and reiterates lower court's non-punishment analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mykhailo Kyryliv's appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints rather than legal arguments. The defense argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code due to the lack of proof regarding the intent to use the weapon. The court rejected this, noting the conduct involved carrying a dangerous firearm in a city center at night, which demonstrated sufficient offensiveness to preclude the particular leniency required for that specific exemption.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must contain legal arguments; mere complaints on facts or repetitions of issues already decided by the Court of Appeal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints non-punishment exemption particular leniency procedural economy grave limitazione del diritto costituzionale controllo della commisurazione della pena censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalle parti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalle parti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KYRYLIV MYKHAILO nato il 16/04/1974 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Q1\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Mykhailo Kyryliv - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e del vizio di motivazione - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalle parti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di una condotta di apprezzabile offensività (porto in pieno centro abitato, in orario notturno, di un'arma di indubitabile potenzialità offensiva), con ogni evidenza non riconducibile nel concetto di particolare tenuità sotteso alla fattispecie menzionata da ultimo. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa contesta le suddette argomentazioni e insiste sul fatto di particolare tenuità attesa l'assenza di prova circa la volontà di utilizzare l'arma - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore, della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023