Ordinanza — n. 25691/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVETA CIRO nato a NAPOLI il 17/01/1997 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Ciro Aveta, relative al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della liberazione anticipata in ragione del delitto in espiazione e del tipo di condotta di violazione posta in essere, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25691/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso nel quale si contestano tali argomentazioni e si propone una diversa, non consentita, valutazione dei fatti, facendo leva sul fatto del possesso del cellulare in epoca di Covid e sul ruolo secondario del condannato nell'omicidio rispetto a quello del padre - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVETA CIRO nato a NAPOLI il 17/01/1997 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Ciro Aveta, relative al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della liberazione anticipata in ragione del delitto in espiazione e del tipo di condotta di violazione posta in essere, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, invero, si pone in collegamento la violazione consistita nel possesso del cellulare (ingerito al momento del trasferimento in altra struttura penitenziaria), di forte valore simbolico in quanto denotante «accentramento di potere anche all'interno della struttura penitenziaria», con la gravità del delitto in espiazione (omicidio), e se ne deduce l'incidenza anche sui semestri antecedenti, nei quali la partecipazione all'opera di rieducazione risulta essere stata solo formale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso nel quale si contestano tali argomentazioni e si propone una diversa, non consentita, valutazione dei fatti, facendo leva sul fatto del possesso del cellulare in epoca di Covid e sul ruolo secondario del condannato nell'omicidio rispetto a quello del padre - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q.11l. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 202