Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Fabio De Gennaro's appeal inadmissible because his complaints regarding the disciplinary violation's severity and retroactive effect were merely factual grievances. The lower court had already thoroughly evaluated the gravity of the offense, including the discovery of a mobile phone in a shared cell, and its impact on prior rehabilitation periods. Consequently, the court rejected the request for a different factual assessment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings cannot admit mere factual complaints or re-evaluations of facts already adequately examined by the lower court, as such arguments constitute inadmissible doglianze in fatto.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO FABIO nato a CASERTA il 20/01/1980 avverso l'ordinanza del 17/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Fabio De Gennaro, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione! del provvedimento di rigetto della liberazione anticipata in ragione dell'estemporaneità della violazione posta in essere, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia la gravità della violazione disciplinare sanzionata con sette giorni di EAC (rinvenimento di un cellulare nella stanza detentiva condivisa con tale Orefice dopo il rinvenimento di altri due cellulari in un pacco indirizzato allo stesso Orefice) tale da inficiare anche i semestri antecedenti (ma non quelli successivi in cui la condotta era regolare e non si registravano ulteriori infrazioni), in quanto rivelatrice della carenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione, deponendo per la perseveranza nelle pregresse logiche devianti e per la mancata adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere.
Rilevato, pertanto, che il ricorso -- nel quale si contestano tali argomentazioni, in particolare la ritenuta gravità e l'estensione ai semestri antecedenti, e si propone una diversa, non consentita, valutazione dei fatti, insistendo sulla regolarità della condotta! carceraria anche nei semestri antecedenti - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio