Ordinanza — n. 25688/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANGELO MAURIZIO nato a BARLETTA il 23/01/1971 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Maurizio Dangelo (violazione degli artt. 129, comma 1, cod. proc. pen. e 157 cod. pen.), secondo cui la Corte di appello di Bari erroneamente non avrebbe rilevato d'ufficio la prescrizione maturata in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25688/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, dep. 2016, Conti, Rv. 265729).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANGELO MAURIZIO nato a BARLETTA il 23/01/1971 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Maurizio Dangelo (violazione degli artt. 129, comma 1, cod. proc. pen. e 157 cod. pen.), secondo cui la Corte di appello di Bari erroneamente non avrebbe rilevato d'ufficio la prescrizione maturata in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondata.
Invero, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, dep. 2016, Conti, Rv. 265729).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023