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Ordinanza — n. 25687/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unsupported by specific evidence or legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25687/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Piano inadmissible. The court found the grievances against the appellate court's sentence reduction to be generic and lacking in specific factual or legal documentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and supported by documented evidence; generic grievances alleging unexplained evidentiary distortion without concrete legal or factual basis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances evidentiary distortion procedural costs Cassa delle ammende violazioni della legge sulle armi confisca sotto sanzione internazionale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANO FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 03/04/1977 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Francesco Piano avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, con cui è stata rideterminata la pena della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine ai reati di detenzione di ordigni e munizioni, sono assolutamente generiche, in quanto attengono ad un travisamento probatorio non solo non specificato ma neppure documentato (in violazione del principio di autosufficienza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.