Ordinanza — n. 25684/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA DOMENICO nato a FOGGIA il 27/07/1980 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e consideratb in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Domenico Carella - nel quale il difensore lamenta mancanza di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. per essere stata inflitta una pena eccessiva in spregio della funzione rieducativa quale limite alla potestà punitiva dello Stato - sono manifestamente infondate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25684/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. per essere stata inflitta una pena eccessiva in spregio della funzione rieducativa quale limite alla potestà punitiva dello Stato - sono manifestamente infondate.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA DOMENICO nato a FOGGIA il 27/07/1980 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e consideratb in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Domenico Carella - nel quale il difensore lamenta mancanza di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. per essere stata inflitta una pena eccessiva in spregio della funzione rieducativa quale limite alla potestà punitiva dello Stato - sono manifestamente infondate.
E ciò a fronte di una motivazione della sentenza in esame, scevra da vizi logici e giuridici, che rileva che la pena base, individuata peraltro in misura di poco superiore al minimo edittale, è congrua in considerazione dei diversi precedenti penali dell'imputato e dell'assoluta mancanza di qualche segno di concreta resipiscenza da parte dello stesso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.