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Ordinanza — n. 25683/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25683/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25683/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA SALVATORE nato a PALERMO il 16/08/1956 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Salvatore Madonia, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25683/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Salvatore Madonia, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Parole chiave

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membro della famiglia motivi familiari importanti dipendenza dall'assistenza sociale comunione familiare effettiva istigazione e aiuto al suicidio affiliazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA SALVATORE nato a PALERMO il 16/08/1956 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Salvatore Madonia, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Madonia, che ha dedotto violazione di legge, per essere la motivazione meramente apparente in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr.

Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all'interno di Cosa Nostra palermitana e segnatamente del mandamento di Resuttana, gestito dalla famiglia Madonia b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la base familistica del clan e la mancata assunzione da parte di Madonia, gravato da ben diciannove condanne per omicidio, di comportamenti antitetici allo stesso, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente da due operazioni di polizia giudiziaria, rispettivamente del febbraio e del maggio 2020), d) il ruolo di collegamento con l'esterno svolto dalla moglie di Madonia, come riscontrato da un'operazione di polizia giudiziaria, e) il comportamento infrarnurario tenuto dallo stesso, destinatario di quattro rapporti disciplinari tra il 2019 e il 2020, a riprova dell'assenza di resipiscenza da parte di chi non risulta avere assunto alcun atteggiamento di distacco dal clan di riferimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente si risolve in una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2