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Ordinanza — n. 25681/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after release from special detention regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25681/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Leonardo Sacco's appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest. Sacco had previously requested a special detention regime but later renounced it and was released, causing the regime to cease. The court ruled that this procedural outcome precluded further review without imposing costs or fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal becomes inadmissible if the interest in the decision ceases after filing, resulting in no condemnation for costs or fines.

Parole chiave

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loss of interest inadmissible appeal special detention regime release from custody procedural dismissal scarcerazione proroga della carcerazione espulsione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep.
Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO LEONARDO nato a CARIATI il 12/10/1979 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso di Leonardo Sacco avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo proposto da Leonardo Sacco, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, l'imputato risulta avervi rinunciato con dichiarazione (in data 19 aprile 2023) depositata dalla sua difesa, producendo provvedimento di revoca della misura cautelare che ha disposto la scarcerazione del suddetto e, conseguentemente, la cessazione del suddetto regime, in tal modo determinando il venir meno dell'interesse all'impugnazione. Osservato che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, deo. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859). P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 25 maggio 202