Italian court dismisses appeal as mere factual complaints fail to prove unique criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ndiaye Amar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored indicators of a unique criminal design, citing Articles 81 and 671 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because the complaints were merely factual disputes regarding the timing of two crimes committed two years apart, which the appellate court had already properly evaluated and dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: Appeals based solely on factual disagreements without demonstrating a unique criminal design are inadmissible if the lower court has already addressed the arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE AMAR nato il 05/04/1966 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Ndiaye Amar - nel quale il difensore si duole della violazione degli ari:t. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., da unificare, risultano commessi rispettivamente nel luglio 2007 e nell'agosto 2009, a distanza di ben due anni «e pertanto, a parte la comune fattispecie, non presentano ulteriori caratteri di omogeneità, né possono essere ricondotti alla preventiva determinazione criminosa stante la distanza di tempo gli uni dagli altri».
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.