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Ordinanza — n. 25672/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25672/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIORT SIMONE nato a SASSARI il 13/01/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Simone Niort avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Cagliari con cui veniva rigettata la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, sono assolutamente generiche, facendo riferimento ad una applicabilità de plano dell'art. 148 cod. pen. sulla base di un'infermità mentale che si assume trascurata e che comunque non viene documentata in questa sede (in violazione del principio di autosufficienza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 148 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano annullamento della cittadinanza agevolata reati contro la libertà personale reato di coazione inosservanza di prescrizioni di servizio procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 148 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIORT SIMONE nato a SASSARI il 13/01/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Simone Niort avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Cagliari con cui veniva rigettata la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, sono assolutamente generiche, facendo riferimento ad una applicabilità de plano dell'art. 148 cod. pen. sulla base di un'infermità mentale che si assume trascurata e che comunque non viene documentata in questa sede (in violazione del principio di autosufficienza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.