Ordinanza — n. 25672/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIORT SIMONE nato a SASSARI il 13/01/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Simone Niort avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Cagliari con cui veniva rigettata la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, sono assolutamente generiche, facendo riferimento ad una applicabilità de plano dell'art. 148 cod. pen. sulla base di un'infermità mentale che si assume trascurata e che comunque non viene documentata in questa sede (in violazione del principio di autosufficienza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 148 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25672/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIORT SIMONE nato a SASSARI il 13/01/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Simone Niort avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Cagliari con cui veniva rigettata la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, sono assolutamente generiche, facendo riferimento ad una applicabilità de plano dell'art. 148 cod. pen. sulla base di un'infermità mentale che si assume trascurata e che comunque non viene documentata in questa sede (in violazione del principio di autosufficienza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.