Ordinanza — n. 25671/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARARU STEFAN CLAUDIU nato il 17/07/1984 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Caldararu Stefan Claudiu - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per non avere il Tribunale di sorveglianza valutato il comportamento del detenuto successivo al reato in espiazione e avere ritenuto ostative al beneficio condotte risalenti - sono manifestamente infondate e aspecifiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25671/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Caldararu Stefan Claudiu - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per non avere il Tribunale di sorveglianza valutato il comportamento del detenuto successivo al reato in espiazione e avere ritenuto ostative al beneficio condotte risalenti - sono manifestamente infondate e aspecifiche.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARARU STEFAN CLAUDIU nato il 17/07/1984 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Caldararu Stefan Claudiu - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per non avere il Tribunale di sorveglianza valutato il comportamento del detenuto successivo al reato in espiazione e avere ritenuto ostative al beneficio condotte risalenti - sono manifestamente infondate e aspecifiche.
Invero, il Tribunale di sorveglianza nel rigettare l'affidamento, fa riferimento, oltre a delitti commessi sino al 2015, anche a due recenti precedenti giudiziari (di cui uno per condotta analoga) del 2019, e ritiene prematura, proprio per il coinvolgimento del condannato in fatti recenti (oltre che per la condanna in espiazione di anni 4 e mesi 5 di reclusione), «ogni forma di apertura all'esterno, in assenza peraltro della fruizione di permessi-premio». Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.