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Ordinanza — n. 25670/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25670/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELAGATTI MELESE nato 11 15/02/2002 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 13 ottobre 2022, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 26 aprile 2022, nei confronti di M@Iese Pelagatti, in relazione ai reati di rapina consumata (due ipotesi) e tentata, lesioni personali e porto illegale di armi, rideterminava la pena in complessivi anni quattro di reclusione, trasformando da perpetua in temporanea l'interdizione dai pubblici uffici ed eliminando la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25670/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELAGATTI MELESE nato 11 15/02/2002 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 13 ottobre 2022, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 26 aprile 2022, nei confronti di M@Iese Pelagatti, in relazione ai reati di rapina consumata (due ipotesi) e tentata, lesioni personali e porto illegale di armi, rideterminava la pena in complessivi anni quattro di reclusione, trasformando da perpetua in temporanea l'interdizione dai pubblici uffici ed eliminando la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena motivi di cassazione reiterazione di reati penali riduzione della pena pena complementare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELAGATTI MELESE nato 11 15/02/2002 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 13 ottobre 2022, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara in data 26 aprile 2022, nei confronti di M@Iese Pelagatti, in relazione ai reati di rapina consumata (due ipotesi) e tentata, lesioni personali e porto illegale di armi, rideterminava la pena in complessivi anni quattro di reclusione, trasformando da perpetua in temporanea l'interdizione dai pubblici uffici ed eliminando la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Rilevato che il primo motivi di ricorso, che denuncia violazione di legge in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico, non confrontandosi con le valutazioni della Corte territoriale che ha ritenuto l'imputato immeritevole del beneficio in considerazione della pluralità delle rapine commesse in pochi giorni e dei suoi precedenti specifici; Rilevato altresì che sia il secondo motivo (che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 533 e 546 cod. proc. pen. per mancata esplicitazione dell'impianto argomentativo della sentenza che il terzo (che denuncia vizio di motivazione) non sono scrutinabili in questa sede per tardività di proposizione, non essendo state le relative censure precedentemente fatte valere con l'atto di gravame di appello;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside