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Ordinanza — n. 25665/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25665/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERI SABRINA nato a ROMA 11 14/03/1967 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 29 settembre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 17 dicembre 2021, nei confronti di Sabrina Pieri, in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, riconosciuto che la somma di euro 70,00 per un piccolo commerciante, non assume certamente il carattere della speciale tenuità e che l'operato giudizio di comparazione tra circostanze tiene conto di tutti gli elementi accessori riscontrabili nel caso in esame;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25665/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la seconda doglianza, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dei doppi benefici di legge, è anch'esso aspecifico e non tiene conto della valutata impossibilità di formulare nei confronti della prevenuta un giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua astensione in futuro dalla commissione di ulteriori reati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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cosa di poco valore danno patrimoniale reato di poca entità prezzo al minuto perdite economiche difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERI SABRINA nato a ROMA 11 14/03/1967 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 29 settembre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 17 dicembre 2021, nei confronti di Sabrina Pieri, in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, riconosciuto che la somma di euro 70,00 per un piccolo commerciante, non assume certamente il carattere della speciale tenuità e che l'operato giudizio di comparazione tra circostanze tiene conto di tutti gli elementi accessori riscontrabili nel caso in esame;

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dei doppi benefici di legge, è anch'esso aspecifico e non tiene conto della valutata impossibilità di formulare nei confronti della prevenuta un giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua astensione in futuro dalla commissione di ulteriori reati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il President