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Ordinanza — n. 25664/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25664/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTO MARIO nato a CATANIA il 27/07/1980 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 21 ottobre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 21 ottobre 2022, nei confronti di Mario Proto, in relazione ai reati di rapina aggravata e di porto di arma clandestina (in esso assorbito il reato di porto d'arma comune), Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata e ritenuta circostanza aggravante, non è scrutinabile in quanto tardivamente proposto per la prima volta nella presente sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTO MARIO nato a CATANIA il 27/07/1980 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 21 ottobre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 21 ottobre 2022, nei confronti di Mario Proto, in relazione ai reati di rapina aggravata e di porto di arma clandestina (in esso assorbito il reato di porto d'arma comune), Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata e ritenuta circostanza aggravante, non è scrutinabile in quanto tardivamente proposto per la prima volta nella presente sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena rapina qualificata traffico aggravato di stupefacenti infrazione privilegiata reati penali gravi principio della doppia incriminazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTO MARIO nato a CATANIA il 27/07/1980 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 21 ottobre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 21 ottobre 2022, nei confronti di Mario Proto, in relazione ai reati di rapina aggravata e di porto di arma clandestina (in esso assorbito il reato di porto d'arma comune), Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata e ritenuta circostanza aggravante, non è scrutinabile in quanto tardivamente proposto per la prima volta nella presente sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente