Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and procedural failure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bhailili Chokri inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for specific crimes but failed to provide specific factual arguments, offering only generic requests for re-evaluation. The court ruled that such vague submissions do not constitute a valid legal challenge and that the procedural burden of the appellant was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Generic and evocative arguments contesting the declaration of criminal responsibility without specific factual re-evaluation requests are inadmissible, and the procedural burden of the appellant must be strictly respected to prevent the paralysis of judicial powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: BHAILILI CHOKRI nato il 23/07/1998 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza in datai 21 ottobre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 2 dicembre 2021, nei confronti di Chokri Bhailili, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma n. 3-bis cod. pen. (capo 1), 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. (capo 2), 605 cod. pen. (capo 3). Rilevato che sia il primo che il secondo collegato motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità sono del tutto generici ed evocativi di non consentite richieste di rivalutazioni in fatto;
Premesso che la sopravvenienza della procedibilità a querela non opera come un'ipotesi di abolitio criminis che potrebbe prevalere sulla declaratoria d'inammissibilità del ricorso; Considerato che la parte interessata è gravata dall'onere di attivare correttamente il rapporto processuale (di tal che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice) e che conseguentemente deve ritenersi che, in ipotesi di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato "pendente" e l'inammissibilità del ricorso va dichiarata immediatamente (Sez. 2, n. 16761 del 19/01/2023, Evangelista, n.m.);
Ritenuto, pertanto, che, alla pronuncia, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente