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Ordinanza — n. 25661/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific arguments were already clarified by lower courts on theft facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Pedersoli inadmissible regarding a theft conviction. The appellant argued for a different legal qualification and the exclusion of an aggravating circumstance, but the appellate court had already addressed these points as specific and well-founded. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the lower courts' reasoning sufficiently covered the contested issues without needing further examination.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 628 comma 3 n. 3-quater cod. proc. pen.: Appeals lacking specific grounds regarding legal qualification or aggravating circumstances are inadmissible when the lower court has already clearly established the factual basis and legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity requirement doglianza theft with snatching aggravating circumstance exclusion Corte di Cassazione procedure rapina scippo imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 628, second and third paragraphs, number 3-quater, of the Criminal Code
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 23 settembre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, in data 8 marzo 2022, nei confronti di Andrea Pedersoli, in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo e terzo comma, n.
Art. 628, third paragraph, number 3-quater, of the Code of Criminal Procedure
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 23 settembre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, in data 8 marzo 2022, nei confronti di Andrea Pedersoli, in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo e terzo comma, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDERSOLI ANDREA nato a LOVERE il 03/11/1982 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 23 settembre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, in data 8 marzo 2022, nei confronti di Andrea Pedersoli, in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo e terzo comma, n. 3-quater cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del Fatto nella fattispecie di furto con strappo, è del tutto aspecifico avendo la Corte territoriale già chiarito che "la dinamica della seconda fase dell'accaduto non è affatto oscura, ma è chiaramente ricavabile dagli atti ed è stata puntualmente ricostruita dal giudice di primo grado sulla scorta delle sommarie informazioni ... dei soggetti presenti in occasione del fatto ..." (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in relazione alla omessa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-quater cod. proc. pen., è anche aspecifico avendo la Corte territoriale evidenziato che "il maggior disvalore della condotta è data dal fatto che la vittima che si trovi presso istituti bancari al momento in cui viene aggredita a scopo predatorio con maggiore probabilità è in possesso di somme di denaro, di talchè è del tutto irrilevante che la vittima si sia recata a compiere un'operazione bancaria ovvero sia in procinto di recarvisi ..." (v. pag. 7 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid