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Ordinanza — n. 25660/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25660/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO LUIGI nato a SAN SEVERO il 10/11/1948 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 20 ottobre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 10 gennaio 2017, confermava la condanna nei confronti di Luigi Pisano per il reato di truffa e riduceva la pena inflitta dal primo giudice a seguito della riqualificazione dei fatti contestati al capo B dell'imputazione nel solo delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato di truffa per prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il termine pari ad anni sette e mesi sei (termine di prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen. pari ad anni sei, aumentato nella misura di un quarto ex art. 161 cod. pen.) non risulta ancora decorso, alla luce della consumazione della truffa nell'ottobre 2016;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 25660/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa estensione della procedura durata dell'infrazione termini di ricorso intervenuta prescrizione licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato di truffa per prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il termine pari ad anni sette e mesi sei (termine di prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen.
art. 161 cod. pen
pari ad anni sei, aumentato nella misura di un quarto ex art. 161 cod. pen.) non risulta ancora decorso, alla luce della consumazione della truffa nell'ottobre 2016;
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO LUIGI nato a SAN SEVERO il 10/11/1948 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 20 ottobre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 10 gennaio 2017, confermava la condanna nei confronti di Luigi Pisano per il reato di truffa e riduceva la pena inflitta dal primo giudice a seguito della riqualificazione dei fatti contestati al capo B dell'imputazione nel solo delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato di truffa per prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il termine pari ad anni sette e mesi sei (termine di prescrizione ordinaria ex art. 157 cod. pen. pari ad anni sei, aumentato nella misura di un quarto ex art. 161 cod. pen.) non risulta ancora decorso, alla luce della consumazione della truffa nell'ottobre 2016;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos