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Ordinanza — n. 25658/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25658/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25658/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI MIRKO nato a SEZZE il 17/05/1988 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 10 febbraio 2021, nei confronti di Mirko Antonelli, in relazione al reato di tentata estorsione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio nell'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello, è manifestamente infondato, in quanto il secondo grado è stato celebrato nelle forme della trattazione cartolare senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 23-bis I. 176/2020, sicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato può dirsi integrata, non avendo le parti presentato richiesta per la discussione in presenza dell'appello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25658/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio nell'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello, è manifestamente infondato, in quanto il secondo grado è stato celebrato nelle forme della trattazione cartolare senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 23-bis I. 176/2020, sicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato può dirsi integrata, non avendo le parti presentato richiesta per la discussione in presenza dell'appello;

Parole chiave

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diritto di essere sentito diritto a un difensore rinuncia al dibattimento orale corrispondenza con il difensore allegazioni insufficientemente motivate declinatoria di competenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI MIRKO nato a SEZZE il 17/05/1988 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 10 febbraio 2021, nei confronti di Mirko Antonelli, in relazione al reato di tentata estorsione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio nell'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello, è manifestamente infondato, in quanto il secondo grado è stato celebrato nelle forme della trattazione cartolare senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 23-bis I. 176/2020, sicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato può dirsi integrata, non avendo le parti presentato richiesta per la discussione in presenza dell'appello;

Considerato che la seconda doglianza, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata ha sottolineato come la colpevolezza del prevenuto emergesse dalle risultanze della perizia fonica, unita agli accertamenti effettuati dai carabinieri, nonché dall'acquisizione dei tabulati telefonici relativi al cellulare da cui sono partite le comunicazioni estorsive, che una serie di elementi riconducono alla persona dell'imputato, così sconfessando le alternative prospettazioni difensive riproposte nel ricorso;

Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che censurano la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena inflitta, con specifico riguardo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, sono manifestamente infondati, in quanto la corte di appello anche richiamando le argomentazioni del primo giudice, ha da un lato evidenziato come il delitto in questione fosse caratterizzato da un maggiore disvalore, alla luce dei precedenti penali specifici ed espressivo dell'indifferenza del prevenuto rispetto alle condanne passate, e per altro verso sancito la congruità della pena, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), osservando come la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), in ragione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'Antonelli;

Considerato che l'ultima censura, che invoca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è anch'essa manifestamente infondata, in quanto, essendo stata contestata e riconosciuta al prevenuto la recidiva specifica ex art. 99, secondo comma n. 1, cod. pen., tale circostanza aggravante ad effetto speciale incide nella misura della metà sia sul termine di prescrizione ordinario, che su quello massimo, con la conseguenza che per il delitto non risulta ancora maturata la prescrizione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 m