Ordinanza — n. 25652/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACUNZO ALFONSO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/04/1988 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 30 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, in data 23 giugno 2021, nei confronti di Alfonso Acunzo, in relazione ai reati di rapina, furto con strappo e altri. Rilevato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento in ordine a ciascuno dei reati ascritti all'imputato; Osservato che con il secondo motivo di ricorso, si contesta un'omessa motivazione nella mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; Rilevato che in data 31/03/2023 è pervenuta via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma Alfonso Acunzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione dell'intervenuta rinuncia, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento in ordine a ciascuno dei reati ascritti all'imputato; Osservato che con il secondo motivo di ricorso, si contesta un'omessa motivazione nella mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; Rilevato che in data 31/03/2023 è pervenuta via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma Alfonso Acunzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione dell'intervenuta rinuncia, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACUNZO ALFONSO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/04/1988 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 30 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, in data 23 giugno 2021, nei confronti di Alfonso Acunzo, in relazione ai reati di rapina, furto con strappo e altri. Rilevato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento in ordine a ciascuno dei reati ascritti all'imputato; Osservato che con il secondo motivo di ricorso, si contesta un'omessa motivazione nella mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; Rilevato che in data 31/03/2023 è pervenuta via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma Alfonso Acunzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione dell'intervenuta rinuncia, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente