Italian Court dismisses appeal on robbery conviction as balance of circumstances argument is unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Tancredi inadmissible, upholding the second-instance conviction for robbery. The appellate court had already balanced the circumstances against the defendant, finding the equivalence solution most appropriate given the significant gravity of the facts while dismissing the defense's arguments. The Supreme Court rejected the appeal's criticism as manifestly unfounded, ruling that the lower court correctly prioritized the severity of the crimes over the mitigating elements proposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the second-instance judgment correctly balances the circumstances, and the appellant's arguments regarding the equivalence of penalties are manifestly unfounded given the gravity of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANCREDI UMBERTO nato a NAPOLI il 09/01/1993 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 14 luglio 2022, nei confronti di Umberto Tancredi, in relazione a due episodi di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, risulta manifestamente infondato, in quanto alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata la corte di appello ha congruamente evidenziato come la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), valorizzando in tal senso la significativa gravità dei fatti contestati ed escludendo, altresì, la rilevanza, ai fini di un bilanciamento più favorevole, degli elementi dedotti dalla difesa, già apprezzati per la concessione delle generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigli