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Ordinanza — n. 25648/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against extortion conviction, ruling generic mitigating circumstances correctly outweighed aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25648/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Vincenzo Guidotto and Alfio Rannesi inadmissible regarding their extortion conviction. The appellants argued that generic mitigating circumstances should prevail over contested aggravating factors, but the Court found this claim manifestly unfounded based on the appellate court's reasoning. The decision upheld the lower court's finding that the gravity of the facts and the defendants' prior criminal records justified the specific penalty imposed.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.: The Court holds that appeals challenging the balance between mitigating and aggravating circumstances are inadmissible when the appellate court has correctly demonstrated that the equivalence of circumstances best achieves concrete sentencing adequacy, considering the gravity of facts and prior records.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility extortion aggravated offense mitigating circumstances equivalence aggravating factors balance prior criminal record relevance appellate court reasoning procedural dismissal grounds principio dell'equivalenza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 595 c.p.
art. 114 cod. pen
Considerato che le restanti doglianze contenute nel ricorso del Rannesi, con cui si contestano la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUIDOTTO VINCENZO nato a CATANIA il 28/10/1980 RANNESI ALFIO nato a CATANIA il 25/04/1995 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 6 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, in data 21 febbraio 2022, confermava la condanna nei confronti di Vincenzo Guidotto e di Alfio Rannesi per il reato di estorsione pluriaggravata in concorso e riduceva la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del Guidotto e la prima doglianza proposta dal Rannesi, che censurano la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 7 della sentenza impugnata la corte di appello ha congruamente evidenziato come la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), valorizzando in tal senso la significativa gravità dei fatti contestati e i precedenti penali gravanti sui prevenuti;

Considerato che le restanti doglianze contenute nel ricorso del Rannesi, con cui si contestano la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito, che alle pagine 6 e 7 hanno evidenziato da un lato le ragioni per cui il ruolo del prevenuto non potesse dirsi di minima importanza, uniformandosi ai princìpi sanciti dalla pacifica giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, e dall'altro come il delitto in esame fosse evocativo di una maggiore pericolosità sociale, alla luce del precedente penale specifico, così da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alla precedente condanna;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende