Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25647/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25647/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25647/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIFATI EMANUELE nato a LECCE il 06/05/1978 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 13 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 1 luglio 2019, assolveva ex art. 131-bis cod. pen. Emanuele Califati dal reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., previa riqualificazione nella forma tentata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la sussistenza del reato contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata la corte di appello, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, puntualmente richiamata, ha correttamente individuato il reato di cui all'imputazione nella condotta del prevenuto di alterazione dell'apparecchio, trasformato da mero videogioco a slot machine, rinvenendo nell'elusione del pagamento delle imposte l'ingiusto profitto richiesto dalla norma incriminatrice;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 640-ter cod. pen; Ordinanza — n. 25647/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
giochi d'azzardo con poste di denaro tassa sulle case da gioco fine di indebito profitto elusione fiscale tentata sottrazione d'imposta commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 13 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 1 luglio 2019, assolveva ex art. 131-bis cod. pen.
art. 640-ter cod. pen
Emanuele Califati dal reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., previa riqualificazione nella forma tentata.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIFATI EMANUELE nato a LECCE il 06/05/1978 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 13 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 1 luglio 2019, assolveva ex art. 131-bis cod. pen. Emanuele Califati dal reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., previa riqualificazione nella forma tentata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la sussistenza del reato contestato, risulta manifestamente infondato, in quanto alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata la corte di appello, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, puntualmente richiamata, ha correttamente individuato il reato di cui all'imputazione nella condotta del prevenuto di alterazione dell'apparecchio, trasformato da mero videogioco a slot machine, rinvenendo nell'elusione del pagamento delle imposte l'ingiusto profitto richiesto dalla norma incriminatrice;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente