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Ordinanza — n. 25642/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25642/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARIDI RACHID nato a DOUAR OLD JABER( MAROCCO) il 12/01/1984 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 21 gennaio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno, in data 12 maggio 2017, nei confronti di Rachid Saridi, in relazione ai reati di danneggiamento, furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il danneggiamento, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 6 della sentenza impugnata hanno difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto a titolo di concorso nel danneggiamento dovesse fondarsi sulla comune esigenza di darsi alla fuga, realizzando quanto necessario a tal fine (cfr., Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti colpa concomitante danno patrimoniale procurato con astuzia partecipazione al reato complicità istigazione e aiuto al suicidio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARIDI RACHID nato a DOUAR OLD JABER( MAROCCO) il 12/01/1984 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 21 gennaio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno, in data 12 maggio 2017, nei confronti di Rachid Saridi, in relazione ai reati di danneggiamento, furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il danneggiamento, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 6 della sentenza impugnata hanno difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto a titolo di concorso nel danneggiamento dovesse fondarsi sulla comune esigenza di darsi alla fuga, realizzando quanto necessario a tal fine (cfr., Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente