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Ordinanza — n. 25641/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25641/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25641/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJURA NIKEL nato il 07/01/1999 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 11 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro, in data 14 novembre 2019, nei confronti di Nikel Gjura, in relazione al reato di rapina. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, la sussistenza del dolo di concorso, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già ampiamente affrontati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dalla corte di appello, che alle pagine da 6 a 9 ha desunto la colpevolezza del prevenuto a titolo di concorso nella rapina dall'attendibile racconto della persona offesa, riscontrato dalle dichiarazioni dei carabinieri intervenuti, sottolineando altresì il ruolo non marginale ricoperto e la piena consapevolezza di concorrere nell'azione criminosa del complice;

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 25641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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partecipazione al reato commisurazione della pena per rapina scemata imputabilità responsabilità penale contravvenzione bagatellare tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, la sussistenza del dolo di concorso, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJURA NIKEL nato il 07/01/1999 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 11 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro, in data 14 novembre 2019, nei confronti di Nikel Gjura, in relazione al reato di rapina. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, la sussistenza del dolo di concorso, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già ampiamente affrontati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dalla corte di appello, che alle pagine da 6 a 9 ha desunto la colpevolezza del prevenuto a titolo di concorso nella rapina dall'attendibile racconto della persona offesa, riscontrato dalle dichiarazioni dei carabinieri intervenuti, sottolineando altresì il ruolo non marginale ricoperto e la piena consapevolezza di concorrere nell'azione criminosa del complice;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden