Ordinanza — n. 25640/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIOTOLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 17/03/1989 FARDELLA ANTONELLA nato a NAPOLI il 30/05/1966 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25640/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIOTOLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 17/03/1989 FARDELLA ANTONELLA nato a NAPOLI il 30/05/1966 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 12 maggio 2021, nei confronti di Francesco Ciotola e di Antonella Fardella, in relazione al reato di riciclaggio. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità degli stessi, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili dunque in sede di legittimità, ripropone questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata hanno logicamente desunto la colpevolezza dei prevenuti dal rinvenimento in loro possesso del veicolo provento di furto su cui erano state effettuate le operazioni di contraffazione del telaio e sostituzione della targa con quella dell'auto appartenente alla Fardella, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, senza alcun riscontro per le alternative prospettazioni difensive, riproposte nel ricorso;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside