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Sentenza — n. 25638/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25638/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25638/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATIZONE GIUSEPPE nato a MAGISANO il 04/12/1967 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 5 novembre 2020, nei confronti di Giuseppe Catizone, confermava la condanna per il reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto a seguito della c.d. Riforma Cartabia l'abrogazione del terzo comma dell'art. 640 cod. pen. ha reso il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. procedibile a querela di parte (art. 2, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 129, comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 7 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto a seguito della c.d. Riforma Cartabia l'abrogazione del terzo comma dell'art. 640 cod. pen. ha reso il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. procedibile a querela di parte (art. 2, comma 1, lett.

Parole chiave

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restituzione in pristino condono delle spese procedurali ritiro della querela penale attenuazione della pena omissione di soccorso risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Riforma Cartabia l'abrogazione del terzo comma dell'art. 640 cod. pen.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen
pen., rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo, non risultando evidente la presenza di cause di proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATIZONE GIUSEPPE nato a MAGISANO il 04/12/1967 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 5 novembre 2020, nei confronti di Giuseppe Catizone, confermava la condanna per il reato di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si invoca l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela, è fondato, in quanto a seguito della c.d. Riforma Cartabia l'abrogazione del terzo comma dell'art. 640 cod. pen. ha reso il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. procedibile a querela di parte (art. 2, comma 1, lett.

o) D.Igs. 150/2022); Rilevato che nel caso di specie la persona offesa Zanellati Pietro in data 8 settembre 2022 ha depositato atto di remissione di querela, ritualmente accettata dall'imputato, senza alcun accordo derogatorio rispetto alle previsioni normative in ordine alle spese; Osservato che i restanti motivi di ricorso, che contestano la sussistenza del reato contestato e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo, non risultando evidente la presenza di cause di proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274);

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid